Statuto

ASSOCIAZIONE BASSOTTI…E POI PIÙ

ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita l’Associazione di volontariato animalista denominata “BASSOTTI… E POI PIU’ – ODV” qui di seguito detta “Associazione”.

L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. Del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni, anche all’estero, al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ARTICOLO 2 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica, apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
L’Associazione si prefigge come scopo, in via esclusiva o principale:
– di operare per la tutela e la valorizzazione di una corretta cultura nell’adozione o acquisto degli animali in genere;
– di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento degli animali, in particolare quelli domestici, difendendo i loro diritti e sensibilizzando l’opinione pubblica.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e si propone inoltre di:
• prendere in affido cani e altri animali d’affezione di proprietari privati in difficoltà per un’eventuale successiva cessione a persone o a Enti ritenuti idonei;
• esercitare funzioni di vigilanza per l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in materia di protezione degli animali che gli Enti preposti dovessero richiedere;
• prendere in affido cani e altri animali di responsabilità di Enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato;
• partecipare ai corsi di formazione per guardie ecozoofile a protezione dell’ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle Leggi in materia;
• collaborare, con iniziative di aiuto, con canili/gattili pubblici, privati o convenzionati con Enti pubblici;
• realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l’ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici;
• promuovere l’adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali, abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private, attraverso siti web o altro;
• promuovere iniziative sociali in collaborazione con i Comuni per la prevenzione e la lotta al randagismo compatibilmente con il benessere animale e nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
d) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.;
f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
g) assumere partecipazione in Associazioni ed Enti con scopo analogo o affine al proprio;
h) eventualmente stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati o con Esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.;
i) collaborare con altre Associazioni animaliste a iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia ecc.);
j) limitare gli affidi di animali d’affezione solo alle località che possano essere controllate;
k) svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni tra le quali testi, articoli, riviste e materiale multimediale.
L’Associazione può svolgere inoltre, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle indicate purché secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.
L’Associazione potrà, infine, svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – Funzionamento

L’Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti, in modo determinante e prevalente, dall’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità per le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, documentati; sarà, inoltre, possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 5 – Requisiti dei soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche o Enti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni, che accettano le norme del presente Statuto e che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente il numero degli associati dovesse divenire inferiore, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno, trascorso il quale, l’Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell’Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini della Associazione.

ARTICOLO 6 – Ammissione, diritti e doveri dei soci

L’ammissione dei soci è libera e il numero degli stessi è illimitato.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’iscrizione all’Associazione avviene con il versamento della quota di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo e il rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata; in aggiunta il socio ammesso dovrà corrispondere un contributo associativo annuo, stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dar luogo alla restituzione di quanto versato all’ Associazione.
Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili.
Tutti i soci maggiori di età e iscritti da almeno 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e il diritto a proporsi quali candidati all’elezione degli Organi sociali.
Esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli Organi sociali.
I soci sono tenuti a mantenere contatti con gli organi Direttivi e a prendere informazioni sulla vita sociale tramite collegamento al sito web dell’Associazione e ad altri social network all’uopo designati dal Consiglio Direttivo, al fine anche di ricevere in tempo reale le convocazioni e i verbali delle riunioni.
Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’organizzazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e a essi consensualmente assegnata.
Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni scritte, indirizzate al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi (31 marzo) dal mancato versamento della quota sociale annuale;
c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
d) per espulsione nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale Regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione;
e) per decesso.
Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

ARTICOLO 8 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo (eventuali).
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

ARTICOLO 9 – Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Il verbale dell’assemblea è redatto dal Segretario in carica ed è consultabile presso la sede sociale o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti, il quale nomina anche, se del caso, due scrutatori.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione e hanno altresì il diritto a proporsi quali candidati all’elezione degli organi sociali.
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
– ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
– su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo;
– su richiesta di almeno un terzo degli associati;
– su richiesta dei revisori contabili quando nominati.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente, minimo quindici giorni prima, mediante lettera semplice ai soci oppure, in alternativa, mediante comunicazione telematica o infine mediante affissione presso la sede dell’Associazione.
Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l’adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.
Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione e in tutte le successive, almeno un’ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti, si dovranno svolgere a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all’Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
È possibile, inoltre, tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, infine, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 10 – Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
• discutere e deliberare sull’eventuale cambio di sede dell’Associazione;
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i revisori dei conti;
• fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
• approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività;
• discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria:
• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e l’eventuale devoluzione del suo patrimonio;
• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• nominare il Collegio dei revisori dei conti /Organo di controllo;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo entro 30 giorni antecedenti la data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.

ARTICOLO 11 – Composizione e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre membri e comunque sempre in numero dispari, nominati dall’Assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili.
La carica di Vice Presidente è cumulabile con quella di Segretario e Tesoriere.
In caso di dimissioni (scritte indirizzate al Consiglio Direttivo), decesso, decadenza o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno), si procederà alla sua sostituzione nominando al suo posto chi, tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. In mancanza di questi sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci che si rendano disponibili. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne potrà, per votazione, confermare la carica.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.
In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, telegrafica, via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione e ha il compito di:
• convocare l’Assemblea;
• predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;
• predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
• predisporre i Regolamenti e le norme di funzionamento dell’Associazione da sottoporre a delibera assembleare;
• dare esecuzione alle delibere assembleari;
• predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
• deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
• predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
• deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, finanziario e gestionale che ecceda l’ordinaria amministrazione;
• dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
• procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
• in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
• deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
• deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
• deliberare l’ammontare delle quote associative da sottoporre all’Assemblea;
• provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;
• deliberare in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione;
• tenere i libri sociali previsti dalla normativa vigente.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo potranno essere rimborsate delle spese incontrate nell’espletamento dell’incarico.

ARTICOLO 13 – Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 14 – Segretario dell’Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 16 – Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, monocratico ed è facoltativo.
La sua istituzione è riservata alla competenza dell’Assemblea straordinaria che lo elegge qualora lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art.30 comma 2 del D.Lgs. n117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
• esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
• controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
• controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, con riguardo della loro competenza e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. Essi partecipano alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto di voto. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO 17 – Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
• libro degli associati;
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 – Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale;
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni di volontariato che per Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione dell’Associazione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
Sono escluse in quanto considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 D.Lgs.n.460/1997, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal Decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuale deve essere devoluto obbligatoriamente ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 comma 1 del D.Lgs.n.117/2017 allorquando istituito o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 – Responsabilità dell’organizzazione

L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.

ARTICOLO 20 – Risorse economiche

Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.33 del D.Lgs. n.117/2017:
• dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
• dalla quota associativa annuale nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
• dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
• da versamenti volontari degli associati;
• da erogazioni liberali di associati e terzi;
• da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
• da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
• da donazioni e lasciti;
• da contributi di imprese e privati;
• da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connessi e accessori;
• da rimborsi derivanti da convenzioni;
• da rendite patrimoniali;
• da entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

ARTICOLO 21 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

ARTICOLO 22 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ARTICOLO 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.